Per saperne di più: La regolamentazione delle biotecnologie

Prevenzione dei rischi e sicurezza degli OGM

In tutti i Paesi occidentali sono in vigore severe misure di autorizzazione e controllo sullo sviluppo e l’impiego degli OGM. Le norme per la sicurezza delle biotecnologie sono tutte di natura precauzionale e fanno costante appello alla necessità di accurate valutazioni di rischio prima di intraprendere attività di ricerca e sviluppo, di produzione e/o messa in vendita dei prodotti ottenuti con l’impiego delle moderne tecnologie biologiche.

La regolamentazione della sicurezza a livello internazionale
Nei Paesi dotati di solide strutture tecniche di verifica e controllo (ad esempio gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone) è prevalso il criterio di valutare l’efficacia e la sicurezza d’uso dei prodotti, senza particolare attenzione alle tecnologie usate per ottenerli. Negli Stati Uniti, in particolare, la verifica dei requisiti di sicurezza dei nuovi vegetali e la loro autorizzazione è affidata a tre organismi e agenzie federali: l’USDA (United States Department of Agricolture), il ‘ministero dell’agricoltura’ americano; la FDA (Food and Drug Administration), l’ente responsabile del controllo di alimenti e farmaci; la EPA (Environment Protection Agency), l’agenzia federale per la protezione dell’ambiente.
Nella valutazione degli OGM ha avuto una grande importanza il lavoro del Group of National Experts (GNE) on Safety of Biotechnology, che ha operato per l’Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE). I criteri e principi di sicurezza elaborati da questo gruppo hanno costituito la base di partenza per la redazione di un Protocollo internazionale di biosicurezza (il cosiddetto ‘Protocollo di Cartagena’, poi firmato a Montreal nel gennaio 2001) nell’ambito dell’ONU. L’obiettivo principale del protocollo è quello di consentire ai Paesi in via di sviluppo di mettere a punto le misure da adottare per l’impiego sicuro delle biotecnologie e dei prodotti che ne derivano.


La regolamentazione della sicurezza nell’Unione Europea
A differenza degli Stati Uniti, in Europa è prevalsa l’opzione di imporre per legge “regolamentazioni di tecnologia”, collegate a meccanismi di notifica e autorizzazione sia nelle fasi di ricerca che in quelle produttive.
In termini di efficacia nel garantire i necessari livelli di sicurezza, i due diversi approcci (nordamericano ed europeo) non hanno messo in luce significative differenze: la principale differenza oggettiva è di natura burocratica e amministrativa e si manifesta nei tempi più lunghi delle procedure adottate dall’Unione Europea per l’autorizzazione degli OGM a uso agricolo e alimentare.
Le principali norme dell’Unione Europea sul settore agroalimentare sono: il Regolamento 258/97 per la vendita dei cosiddetti “Novel Foods”, cioè i “nuovi alimenti” ottenuti con materie prime derivate da organismi geneticamente modificati; la Direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (in particolare le sementi e i materiali di riproduzione vegetale) che supera la precedente Direttiva 90/220/CEE .
Queste norme sono redatte nel pieno rispetto degli orientamenti internazionali in materia di sicurezza agricola, ambientale e alimentare, ma sono state finora soggette in modo eccessivo alle decisioni di natura politica. In particolare la Direttiva 90/220/CEE è stata di fatto bloccata per molti anni; la recente Direttiva 2001/18/CE, che la sostituisce, intende semplificare le procedure e attribuire maggiore importanza alle valutazioni scientifiche espresse in sede comunitaria. Tuttavia alcuni Paesi membri hanno espresso l’intenzione di non approvare la commercializzazione di nuovi OGM prima che siano adottati ulteriori regolamenti.
Il Regolamento 258/97, sulla vendita di nuovi alimenti, stabilisce che i prodotti e ingredienti alimentari derivati da OGM non devono presentare rischi per il consumatore; non lo devono indurre in errore; non devono creare svantaggi nutrizionali, nel caso vadano a sostituire prodotti o ingredienti tradizionali.

La ‘equivalenza sostanziale’
Il Regolamento 258/97 sui ‘Novel Foods’ adotta come elemento discriminante la nozione di “equivalenza sostanziale”, accettata a livello internazionale: due alimenti (uno tradizionale e l’altro ottenuto con materie prime di derivazione biotech) sono considerati sostanzialmente equivalenti quando non presentano alcuna differenza dal punto di vista nutrizionale, organolettico e della sicurezza.
In alcuni Paesi dell’Unione Europea si chiede invece di considerare ‘discriminante’ lo stesso impiego delle biotecnologie nella produzione alimentare: basta che un solo ingrediente, additivo o aroma sia ottenuto (anche casualmente o parzialmente) da materie prime geneticamente modificate perché i due alimenti non siano più considerati equivalenti. Di conseguenza, le autorità nazionali di controllo hanno difficoltà a certificare l’equivalenza sostanziale di tutti gli alimenti loro sottoposti, in funzione delle diverse letture del Regolamento operate dai singoli Stati, e si crea una diversità di applicazione delle norme comuni a livello nazionale.

In Italia: Le norme per l’immissione di OGM nell’ambiente
Il Decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993, che recepisce la Direttiva 90/220/CEE sull’emissione deliberata nell’ambiente degli organismi geneticamente modificati, prevede una valutazione preventiva di rischio prima di ogni rilascio nell’ambiente di un nuovo tipo di OGM e che nessun rilascio possa essere effettuato senza il via libera del Ministero della Salute.
Nei casi in cui le conoscenze scientifiche sul tipo di modifica genetica effettuata e sull’OGM che ne viene ottenuto richiedano ulteriori approfondimenti tecnico-scientifici, prima di concedere l’autorizzazione al rilascio deliberato a scopi di ricerca e sviluppo, il Decreto legislativo prevede che la Commissione interministeriale di coordinamento per le biotecnologie (CIB) possa chiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie e anche quello del Consiglio Superiore di Sanità. Durante la fase di rilascio deliberato dell’organismo geneticamente modificato, la CIB effettua ispezioni nel sito del rilascio per verificare: la conformità degli esperimenti a quanto notificato; gli effetti dell’organismo geneticamente modificato sull’ambiente circostante; le pratiche agronomiche utilizzate; i trattamenti dopo il raccolto dell’area interessata; la conservazione o l’eliminazione dell’organismo geneticamente modificato.
Al termine dell’esperimento di rilascio, il privato o l’impresa che ha ottenuto il nulla osta alla ricerca sull’OGM deve presentare una relazione conclusiva sull’esperimento, sulla base di linee guida elaborate dalla CIB, mirata sulla valutazione dell’impatto ambientale e della sicurezza: questa valutazione è uno degli elementi necessari per richiedere l’autorizzazione all’immissione sul mercato dell’OGM in questione.

In Italia: L’autorizzazione all’impiego di OGM nell’alimentazione
Per quanto riguarda l’attuazione in Italia del Regolamento 258/97/CE concernente l’immissione sul mercato di nuovi prodotti alimentari derivati da ingredienti, aromi e additivi ottenuti da materie prime geneticamente modificate, è stata istituita un’apposita Commissione interministeriale di coordinamento per la valutazione delle notifiche ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari. Questa Commissione è inserita nel ministero della Salute. A questo organismo competono le valutazioni sulla sicurezza d’uso nell’alimentazione umana o animale degli organismi geneticamente modificati e dei loro derivati.
Chiunque intende mettere in vendita nell’Unione Europea un OGM o un alimento derivato da OGM o i suoi derivati deve quindi presentare domanda di autorizzazione allo Stato membro sul cui territorio vuole vendere per la prima volta questi prodotti, inviando contemporaneamente copia della richiesta alla Commissione Europea. La documentazione presentata deve contenere una serie di dati scientifici per la verifica della sicurezza d’uso del prodotto e - nel caso di prodotti ottenuti tramite l’applicazione delle tecniche del DNA ricombinante (le biotecnologie) che contengano o siano costituiti da OGM - la valutazione dei rischi per l’ambiente e, se del caso, la decisione di autorizzazione di immissione sul mercato corrispondente alla parte C della Direttiva 90/220/CEE.
La domanda deve contenere informazioni tecnico-scientifiche che dimostrino che il nuovo alimento presenta le garanzie richieste dal Regolamento 258/97/CE, nonché una proposta di etichettatura del prodotto: questi elementi devono permettere all’autorità competente dello Stato destinatario della domanda la valutazione sulla sicurezza d’uso del prodotto.


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